Procedura della gestione dei reclami. Modalità di trasmissione dei reclami e recapiti.

Premesso che la Fontana Rava – Toscano & Partners presta una costante attenzione sugli standard dei servizi che offre a propri clienti e alle loro specifiche esigenze ci rendiamo comunque conto che, in determinate circostanze, la nostra attività potrebbe risultare non soddisfacente. Nostro è l’obiettivo di dare un opportuno riscontro alle vostre indicazioni di eventuali comportamenti inadeguati alle aspettative al fine di identificare e correggere possibili cause di disservizio. Riteniamo pertanto utile indicare le modalità per presentare un reclamo.

Il contraente, l’assicurato, il beneficiario e il danneggiato hanno la facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto all’intermediario o all’impresa di assicurazione.

Il responsabile della funzione incaricata della gestione dei reclami è Laura Trinchinetti
mail reclami@frtbrokers.it

La funzione della gestione dei reclami non è esternalizzata.
Qualora il reclamo sia inoltrato all’intermediario può essere inviato con le seguenti modalità ad uno dei seguenti indirizzi:

L’intermediario è tenuto a dare risposta scritta entro 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo.
Il contraente, l’assicurato, il beneficiario e il danneggiato hanno inoltre la possibilità, qualora non dovesse essere soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell’intermediario o dell’impresa entro il termine di legge (45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo da parte dell’intermediario), di rivolgersi all’Ivass, Servizio Vigilanza Intermediari, Via del Quirinale n. 21 – 00187 Roma (Fax; o6 42133206, pec: ivass@pec.ivass.it, info su: www.ivass.it) allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall’intermediario o dall’impresa preponente. L’informativa è integrata con la procedura per la presentazione dei reclami in caso di rapporti di libera collaborazione ai sensi dell’art. 22 comma 10, D.L. 179/2012 convertito in legge 221/2012.

L’avente diritto ha, a partire dal 15 gennaio 2026, la facoltà di rivolgersi all’Arbitro Assicurativo qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro entro il termine di legge, tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org), dove è possibile consultare gli ulteriori requisiti di ammissibilità, le informazioni relative alle modalità di presentazione del ricorso e ogni altra indicazione utile.

Documento di politica di gestione dei reclami ai sensi
dell’art. 10 bis del Regolamento Isvap 24/2008 introdotto con l’art.5 del Provvedimento Ivass 46/2016